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	<title type="text">AREA INCLUSIONE</title>
	<subtitle type="text">Sito web dell'Istituzione scolastica</subtitle>
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		<title>G.L.I. (normativa e modulistica)</title>
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		<published>2021-10-19T07:30:37+00:00</published>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;L’avvento della normativa sugli alunni con Bisogni Educativi Speciali ha posto anche le basi per una nuova organizzazione interistituzionale con il compito di attivare interventi di integrazione ed inclusione scolastica.&lt;br /&gt;I già noti GLH (Gruppi di Lavoro per l’integrazione scolastica) e GLHI (Gruppi di lavoro e di studio d’Istituto) previsti dall’art.15 della Legge n.104 del 1992 si vedono oggi affiancati, a livello di singola istituzione scolastica, dai GLI ovvero Gruppi di lavoro per l’inclusione o per l’inclusività; si tratta, per questi ultimi, di altri organi con il compito di realizzare il processo di inclusione scolastica.&lt;br /&gt;Nascita dei Gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica&lt;br /&gt;Secondo quanto stabilito dall’art.15 della legge citata, i Gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica “hanno compiti di consulenza e proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell’esecuzione degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40, per l’impostazione e l’attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all’integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento”. Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado, “sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo”.&lt;br /&gt;La Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013 avente ad oggetto Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. Le indicazioni operative danno un nuovo impulso ai GLHI poiché si sottolinea che “fermo restando quanto previsto dall’art.15 comma 2 della L. 104/1992, i compiti del Gruppo di lavoro e di studio di Istituto si estendono alle problematiche relative a tutti i BES”.&lt;br /&gt;Tale Gruppo di lavoro assume la denominazione di Gruppo di lavoro per l’inclusione (in sigla GLI) e svolge le seguenti funzioni:&lt;br /&gt;– rilevazione dei BES presenti nella scuola;&lt;br /&gt;– raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione;&lt;br /&gt;– focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;&lt;br /&gt;– rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;&lt;br /&gt;– raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell’ art. 1, comma 605, lett. b), della legge n. 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall’ art. 10, comma 5 della legge 30 luglio 2010, n. 122;&lt;br /&gt;– elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno).&lt;br /&gt;Il Gruppo, presieduto dal Dirigente scolastico, potrà avvalersi della consulenza e/o supervisione di esperti esterni o interni, anche attraverso accordi con soggetti istituzionali o del privato sociale e, a seconda delle necessità (ad esempio, in caso di istituto comprensivo od onnicomprensivo), articolarsi anche per gradi scolastici.&lt;br /&gt;I GLHI si occupano anche delle problematiche degli alunni con BES e si pongono come gruppi allargati che agiscono in favore anche dell’inclusione, accanto ai GLI di recente introduzione.&lt;br /&gt;Pertanto i GLHI e i GLI coesistono e i primi non sono assorbiti dai secondi, giacché integrazione ed inclusione non hanno lo stesso significato.&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;&lt;img /&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;L’avvento della normativa sugli alunni con Bisogni Educativi Speciali ha posto anche le basi per una nuova organizzazione interistituzionale con il compito di attivare interventi di integrazione ed inclusione scolastica.&lt;br /&gt;I già noti GLH (Gruppi di Lavoro per l’integrazione scolastica) e GLHI (Gruppi di lavoro e di studio d’Istituto) previsti dall’art.15 della Legge n.104 del 1992 si vedono oggi affiancati, a livello di singola istituzione scolastica, dai GLI ovvero Gruppi di lavoro per l’inclusione o per l’inclusività; si tratta, per questi ultimi, di altri organi con il compito di realizzare il processo di inclusione scolastica.&lt;br /&gt;Nascita dei Gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica&lt;br /&gt;Secondo quanto stabilito dall’art.15 della legge citata, i Gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica “hanno compiti di consulenza e proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell’esecuzione degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40, per l’impostazione e l’attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all’integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento”. Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado, “sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo”.&lt;br /&gt;La Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013 avente ad oggetto Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. Le indicazioni operative danno un nuovo impulso ai GLHI poiché si sottolinea che “fermo restando quanto previsto dall’art.15 comma 2 della L. 104/1992, i compiti del Gruppo di lavoro e di studio di Istituto si estendono alle problematiche relative a tutti i BES”.&lt;br /&gt;Tale Gruppo di lavoro assume la denominazione di Gruppo di lavoro per l’inclusione (in sigla GLI) e svolge le seguenti funzioni:&lt;br /&gt;– rilevazione dei BES presenti nella scuola;&lt;br /&gt;– raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione;&lt;br /&gt;– focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;&lt;br /&gt;– rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;&lt;br /&gt;– raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell’ art. 1, comma 605, lett. b), della legge n. 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall’ art. 10, comma 5 della legge 30 luglio 2010, n. 122;&lt;br /&gt;– elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno).&lt;br /&gt;Il Gruppo, presieduto dal Dirigente scolastico, potrà avvalersi della consulenza e/o supervisione di esperti esterni o interni, anche attraverso accordi con soggetti istituzionali o del privato sociale e, a seconda delle necessità (ad esempio, in caso di istituto comprensivo od onnicomprensivo), articolarsi anche per gradi scolastici.&lt;br /&gt;I GLHI si occupano anche delle problematiche degli alunni con BES e si pongono come gruppi allargati che agiscono in favore anche dell’inclusione, accanto ai GLI di recente introduzione.&lt;br /&gt;Pertanto i GLHI e i GLI coesistono e i primi non sono assorbiti dai secondi, giacché integrazione ed inclusione non hanno lo stesso significato.&lt;/p&gt;
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