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L’avvento della normativa sugli alunni con Bisogni Educativi Speciali ha posto anche le basi per una nuova organizzazione interistituzionale con il compito di attivare interventi di integrazione ed inclusione scolastica.
I già noti GLH (Gruppi di Lavoro per l’integrazione scolastica) e GLHI (Gruppi di lavoro e di studio d’Istituto) previsti dall’art.15 della Legge n.104 del 1992 si vedono oggi affiancati, a livello di singola istituzione scolastica, dai GLI ovvero Gruppi di lavoro per l’inclusione o per l’inclusività; si tratta, per questi ultimi, di altri organi con il compito di realizzare il processo di inclusione scolastica.
Nascita dei Gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica
Secondo quanto stabilito dall’art.15 della legge citata, i Gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica “hanno compiti di consulenza e proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell’esecuzione degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40, per l’impostazione e l’attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all’integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento”. Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado, “sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo”.
La Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013 avente ad oggetto Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. Le indicazioni operative danno un nuovo impulso ai GLHI poiché si sottolinea che “fermo restando quanto previsto dall’art.15 comma 2 della L. 104/1992, i compiti del Gruppo di lavoro e di studio di Istituto si estendono alle problematiche relative a tutti i BES”.
Tale Gruppo di lavoro assume la denominazione di Gruppo di lavoro per l’inclusione (in sigla GLI) e svolge le seguenti funzioni:
– rilevazione dei BES presenti nella scuola;
– raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione;
– focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
– rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
– raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell’ art. 1, comma 605, lett. b), della legge n. 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall’ art. 10, comma 5 della legge 30 luglio 2010, n. 122;
– elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno).
Il Gruppo, presieduto dal Dirigente scolastico, potrà avvalersi della consulenza e/o supervisione di esperti esterni o interni, anche attraverso accordi con soggetti istituzionali o del privato sociale e, a seconda delle necessità (ad esempio, in caso di istituto comprensivo od onnicomprensivo), articolarsi anche per gradi scolastici.
I GLHI si occupano anche delle problematiche degli alunni con BES e si pongono come gruppi allargati che agiscono in favore anche dell’inclusione, accanto ai GLI di recente introduzione.
Pertanto i GLHI e i GLI coesistono e i primi non sono assorbiti dai secondi, giacché integrazione ed inclusione non hanno lo stesso significato.